A seguito delle disposizioni normative di cui alla Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), nell’ordinamento italiano viene introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della PA.
A disciplinare le modalità di trasmissione, identificazione univoca degli uffici PA destinatari dell’obbligo interviene il D.M. 55/2013 del 03/04/2013.
Tale obbligo, ribadito nella Circolare 1 del 31/03/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, giunge alla sua concreta operatività a decorrere dallo scorso 6 giugno 2014 data dalla quale decorreva l’obbligo di generare e trasmettere (a mezzo S.d.I) fatture in formato elettronico .xml alla Pubblica Amministrazione.
La data del 06/06/2014 faceva decorrere l’obbligo nei confronti di una parte di Enti Pubblici tra i quali gli Enti Previdenziali e Assistenziali, per poi allargare l’obbligo a tutti gli Enti Pubblici dal 31/03/2015, a pena di improcedibilità nel pagamento delle prestazioni rese nei confronti della PA.
In merito all’obbligo di cui sopra, nell’ottica di un processo di dematerializzazione dei documenti contabili, interviene contestualmente il DM 17/06/2014 (pubblicato in G.U. Il 26/06/2014) su Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, a ritoccare quanto già predisposto con il D.Lgs 82/2005.
Con il DM 17/06/2014 vengono, sostanzialmente definite le modalità con cui un documento fiscale (fattura, nota credito, ecc) può considerarsi emesso e conservato “a norma” relativamente alle operazioni di “Conservazione Sostitutiva” ovvero di tutto quel procedimento che va dalla firma del file .xml, all’archiviazione, apposizione della marca temporale, conservazione a norma ai sensi di uno specifico manuale di conservazione e di un responsabile della conservazione come prescritto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Nell’ottica di quest’ultimo adempimento di conservazione sostitutiva, i soggetti conservatori devono adempiere al rispetto di regole ben precise che garantiscano il rispetto di una perfetta corrispondenza della numerazione del sezionale IVA utilizzato per le fatture PA con la trasmissione delle stesse tramite S.d.I.
Naturalmente questo procedimento deve avvenire compatibilmente con tutte le prescrizioni di tipo fiscale per quanto attiene l’emissione della fattura diretta e differita, quali:
- Utilizzo sezionale IVA apposito per le fatture elettroniche;
- Emissione della fattura PA entro il 15 del mese successivo alla cessione del bene;
- Split Payment con obbligo della PA destinataria di versare, entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo, l’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente (ovvero alla consegna del bene).
Quindi, la presente a comunicarVi che la trasmissione della fattura di competenza delle forniture di ciascun mese, dovrà inderogabilmente avvenire entro una data che renda compatibile per le aziende fornitrici il rispetto di tutte le prescrizioni fiscali e di conservazione sostitutiva.
Ciò non permetterà di più preservare le precedenti modalità di gestione che vedevano la trasmissione della fattura solo ad avvenuto collaudo della fornitura che si richiedeva in allegato alla fattura.
Maggiori informazioni al sito www.fatturapa.gov.it.