Cari Associati,
corre l’obbligo di rettificare quanto in queste ultime ore sta circolando su alcuni social in merito alla recente interpellanza svoltasi durante la seduta del 22 settembre u.s. alla Camera dei Deputati.
La risposta a tale interpellanza (in allegato), avente come oggetto l’aggiornamento dei LEA, riporta in modo impreciso la Legge n.50/2017 originando interpretazioni scorrette da parte di alcuni associati in merito ad un ipotetico “periodo di prova” con “procedure ad evidenza pubblica” della durata di sedici mesi per gli apparecchi acustici.
Tale interpretazione non trova riscontro nella legge citata. Tale norma, infatti, all’articolo 30bis, prevede sì “procedure ad evidenza pubblica” per la durata di sedici mesi, ma esclusivamente per i dispositivi indicati all’allegato 1bis, all’interno del quale gli apparecchi acustici (codice 22.06 e seguenti) non sono presenti (riportiamo il testo integrale dell’articolo e dell’allegato):
Art. 30-bis
Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza
1. Al fine di assicurare che, nell’erogazione dell’assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell’allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all’allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilita’ grave e complessa, le Regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l’intervento di un tecnico abilitato che provveda all’individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l’introduzione delle modifiche necessarie.
2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell’elenco 1 dell’allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che cio’ non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
«ALLEGATO 1-bis (Articolo 30-bis, comma 1)
CODICI DI DISPOSITIVI PROTESICI PERSONALIZZATI PER DISABILI
04.48.21.006/015/018; 12.22.03.009/012; 12.22.03.015/018; 12.22.18.012; 12.23.06.009 e 12.36.06.015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.824); 12.23.06.012; 12.27.07.006; 18.09.39.003/006/009/012; 18.09.21.003/006, con i relativi accessori».
In ultimo, ma non per importanza, corre l’obbligo di sottolineare che la risposta all’interpellanza non contiene alcun elemento di novità per quanto riguarda l’applicazione dei nuovi LEA.